La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza del 12 maggio 2020, n. 8816, stabilisce che l’obbligazione di mantenimento prevista dall’art. 148 c.c. si collega allo status genitoriale e decorre dalla nascita del figlio.
La decisione relativa all’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario, pertanto, non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell’an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.
Ciò, ovviamente, ad eccezione del caso in cui la domanda giudiziale sia successiva all’effettiva cessazione della coabitazione: in tal ultima ipotesi, infatti, è proprio al momento della conclusione dell’effettiva convivenza che retroagirà la statuizione contenuta nella pronuncia.