Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 83, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, prevede espressamente che a far data dal 09 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Ma non solo. Nello stesso intervallo di date, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Sempre l’art. 83, prevede, ovviamente, delle eccezioni con riferimento:
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cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
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cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
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procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
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procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
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procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
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procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
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procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
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procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
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procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c. e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
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procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;
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procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 c.p.p.;
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procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
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procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
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procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
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procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
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procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 c.p.p.